Cosa devono sapere consiglieri e direttori amministrativi. E soprattutto cosa evitare.
È diventata realtà la riforma tanto attesa sulla prevenzione e risoluzione di crisi d’impresa.
Infatti con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 14 febbraio, diventa operativo il nuovo Codice della crisi d’impresa che interesserà tutte le aziende italiane: sane, in equilibrio, in “disequilibrio”. O ancor peggio “a rischio”.
La crisi nel 2008 ha comportato fallimenti e liquidazioni tali da devastare le condizioni sociali, non solo a livello italiano ma anche europeo, e la UE ha richiesto a tutti gli Stati e alle banche centrali, già nel 2011, di varare delle riforme per:
- creare sistemi di Early warning, ossia far emerge quanto prima i segnali di crisi d’azienda
- dare una Second chance, ossia il massimo supporto alle imprese e ai loro imprenditori meritevoli.
Le istituzioni bancarie, a livello europeo con la BCE, si sono mosse velocemente con nuovi principi contabili (ifrs 9) e nuove disposizioni in materia di erogazione del credito (per gli Npl e Utp).
L’Italia, come altri Stati, ha varato una legge a ottobre del 2017 (L. 155/2017) che riforma completamente l’approccio all’emersione e alla gestione della crisi d’impresa.
Dei 390 articoli di questa Legge 155/2017, definita “Riforma della crisi e dell’insolvenza dell’impresa”, ve ne sono alcuni che entrano in vigore subito, e la grande novità riguarda l’istituzione di meccanismi di allerta pre-crisi.
Infatti, sulla base di specifici indicatori previsti dalla legge, collegio sindacale, Inps, Agenzia delle entrate e indirettamente le banche possono attivare la procedura di Allerta interna o esterna che innesca l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (l’OCRI), di cui parleremo più avanti.
Ma quali sono i parametri di riferimento che l’imprenditore, gli amministratori e i direttori amministrativi devono subito conoscere?
Innanzitutto i flussi di cassa o cash flow dei prossimi sei mesi
La legge è ben chiara. Un’azienda è dentro i parametri se è in grado di generare nei sei mesi a venire flussi di cassa adeguati agli impegni e agli oneri finanziari; in parole semplici, è necessario che l’azienda abbia liquidità necessaria a pagare i debiti e le uscite previste nei successivi sei mesi. Questo parametro implica intanto di sapere fare un budget, o quanto meno delle previsioni economiche e finanziarie, e di saper rispondere alla fatidica domanda: “quanti soldi avrà la mia azienda sul conto corrente tra sei mesi?”. E diciamo che per una sana gestione aziendale, l’arco temporale è bene si estenda ben oltre un semestre: almeno dodici mesi, e qualche anno se ci sono previsioni di investimenti. Tecnicamente, secondo il nuovo codice, un’azienda è in crisi se non riesce a superare questo primo parametro e diventa soggetto all’Allerta, ossia a un meccanismo per cui gli amministratori devono approntare subito un piano di risanamento, con esperti della prevenzione crisi d’impresa.
Poi c’è da considerare il rapporto tra mezzi propri su mezzi terzi adeguato
I mezzi propri, o patrimonio netto (capitale sociale e riserve), è il capitale di rischio dei soci. I mezzi terzi sono i capitali delle banche. La legge dice, in parole semplici, che l’imprenditore si deve assumere il rischio d’impresa con il proprio denaro e non con quello delle banche. La “teoria” dice che un rapporto superiore di 5 a 1 di debiti bancari su patrimonio netto è segnale pessimo, perché in caso di problemi chi ci potrebbe rimettere sono le banche.
Altri parametri
La nuova legge esplicita anche altri parametri da tenere presente che, se superati, determinano aggravio di responsabilità degli amministratori laddove non venga attivata la procedura di allerta pre-crisi. Questi parametri sono:
- L’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dall’Ordine dei Commercialisti.
- Rating bancari che determinano diminuzione e revoche dei fidi.
Sulla base di questi parametri, lo stesso imprenditore può auto-segnalarsi in una procedura, per beneficiare di eventuali sconti su pene e responsabilità.
Anche l’agenzia delle entrate e l’inps potranno fare scattare l’allerta
Per dovere di cronaca, sapendo che questa parte dell’articolo non è per nulla “immediato”, riportiamo gli indicatori che faranno scattare l’allerta da parte dei “creditori pubblici”.
I limiti sono molto, molto bassi e per le aziende che avevano l’abitudine di finanziarsi con l’erario o hanno raggiunto un livello di debiti erariali, consigliamo di attivarsi subito a mettere a posto la situazione, in un modo o nell’altro. Una statistica del Sole 24 ore parla di decine di migliaia di aziende che sarebbero oggi tecnicamente segnalabili.
Ecco i riferimenti dell’art. 15 della legge, riguardo ai limiti di indebitamento verso AdE, INPS e AR:
Agenzia delle entrate: quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di Euro, non inferiore a Euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di Euro, non inferiore a Euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di Euro
INPS: quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di Euro 50.000.
Agente riscossione (ex equitalia): quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di Euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di Euro 1.000.000.
Ma come fa un’azienda a tenere monitorato tutto questo? Servono nuovi gestionali? Nuovi sistemi informativi?
La legge anche su questo punto ha previsto per gli imprenditori un obbligo, da ottemperare dal 15 marzo 2019, modificando l’art. 2086 del Codice civile enunciando che:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
Proviamo a tradurre questo paragrafo nel concreto
- L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile (traduzione: deve avere dei Sistemi informativi, dei gestionali, delle persone, delle competenze interne e/o esterne);
- adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (traduzione: adeguato e coerente con la complessità e quindi dovrà sviluppare dei piani d’impresa, dei budget e un controllo di gestione specifici per la tua impresa);
- anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (traduzione: che permettano di fare analisi proiettive e scenari mensili/trimestrali/semestrali/annuali);
- nonché di attivarsi senza indugi (traduzione: impostare un piano di risanamento e identificare quanto prima le soluzioni per evitare il peggio;
- per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (traduzione: facendo in caso scattare la procedura di Allerta pre-crisi se non riesce in tempo a risolvere il problema).
Questo significa che se non si riesce a riportare in equilibrio la situazione, da soli o accompagnati da esperti specializzati in prevenzione di crisi d’impresa e turnaround aziendale, scatterà in modo ufficiale la Procedura di allerta, guidata dal cosiddetto Organismo di Composizione della Crisi d’impresa, l’OCRI, il collegio di tre esperti nominati dal Tribunale, Camera di Commercio e Associazione di Categoria.
La legge prevede che questo organismo entri in funzione a luglio 2020.
L’Allerta potrà essere:
- INTERNA, perché attivata dall’imprenditore (per evitare sanzioni) o dal collegio sindacale o dal revisore o dal sindaco unico o dalla stessa banca
oppure
- ESTERNA, perché attivata dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps quando lo scaduto supera certi livelli.
In ogni caso, che sia interna o esterna, una volta scattata la procedura ufficiale di allerta, l’imprenditore NON sarà più LIBERO di decidere.
E se non si implementano questi sistemi, cosa succede?
Riconosciamo che spendere in “informazioni” e “dati” sembra improduttivo e secondario rispetto a spendere per comprare materie prime o pagare stipendi, ma ormai non si può prescindere da sistemi di gestione per garantire sicurezza e prosperità alle aziende.
Il legislatore anticipa quindi tutti quelli che pensano di evitare queste spese, e costringe tutte le aziende a nominare, entro il 2019, un sindaco o revisore unico se negli ultimi due anni la società ha avuto un:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 2 milioni di Euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiore di 2 milioni di Euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio maggiore di 10 unità.
Il sindaco/revisore avrà poteri più incisivi nel controllo delle società proprio per verificare se gli indicatori pre-crisi sono in linea (e anche per assicurarsi che l’azienda si sia dotata di un assetto organizzativo adeguato). A tali poteri sono legati anche responsabilità specifiche anche penali, se questi dovesse mancare nel suo ruolo.
È quindi verosimile ipotizzare che gli organi di controllo già in essere (sindaci e/o revisore) e nuovi da nominare entro ottobre 2019 adottino comportamenti e misure di controllo più restrittivi secondo le nuove disposizioni di questa riforma, al fine di ridurre rischi e responsabilità penali e se del caso segnalando i problemi all’Ocri.
Questo decreto crisi d’impresa e l’istituzione della procedura di Allerta con l’Ocri (Organismo di composizione della crisi), si adegua alle esperienze di altri paesi in Europa, che hanno permesso di anticipare crisi aziendali ben più gravi, e di ridurre gli effetti derivanti da licenziamenti e fallimenti.
È del resto assodato che quanto prima si interviene in un’azienda, migliori sono le aspettative di successo dell’intervento.
E ora, da dove si comincia concretamente?
Non c’è molto tempo da perdere, soprattutto se la propria azienda ha parametri che già evidenziano criticità.
Suggeriamo di iniziare subito a verificare i parametri pre-crisi del proprio bilancio 2018, anche se in bozza e soprattutto sul budget 2019.
La grande rivoluzione gestionale è monitorare e valutare la capacità dell’azienda di produrre cassa, cash flow, soldi veri (che non sono ricavi, margini o utili).