Nuovo Statuto approvato il 22 ottobre 2022

Art. 1 – Costituzione

È costituita, con la denominazione “Leading Network” con sede a Milano (MI) in Piazza IV Novembre 7, una associazione composta da manager che, previo superamento dell’iter di iscrizione, già svolgono la professione di Temporary Manager o che, avendone le caratteristiche, intendono intraprendere detta professione.

L’Associazione potrà istituire anche sedi secondarie sia sul territorio nazionale che all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e ha durata illimitata.

Art. 2 – Definizione di Temporary Management

Per Temporary Mangement si intende la soluzione manageriale per la gestione di un’impresa o di una sua parte, mediante l’affidamento temporaneo a manager o società specializzate, dotati della necessaria esperienza e delle opportune deleghe. Tale affidamento temporaneo può avvenire sia in fase di sviluppo sia in fase di crisi dell’azienda committente, ottenendo nel contempo la crescita delle competenze manageriali del personale interno.

Art. 3 – Scopi e Finalità

L’Associazione si pone lo scopo di creare in Italia la prima associazione nazionale di categoria specifica per i Temporary Manager, per poter divenire così interlocutore istituzionale per lo sviluppo della professione presso gli enti istituzionali e governativi. Poiché in Italia il mercato del Temporary Management è in forte ritardo rispetto ad altri paesi europei, per sopperire a tale situazione, l’Associazione è aperta anche a manager che, pur non avendo mai esercitato il mestiere di Temporary Manager, sono però in possesso delle necessarie caratteristiche personali e competenze e vogliono intraprendere in maniera consapevole tale percorso professionale.

All’interno dell’Associazione è istituita la “Leading Business School”, con cui l’Associazione intende sviluppare e consolidare la più alta competenza e qualità negli interventi di Temporary Management dei propri associati, sia come singoli sia come team di manager, creando standard professionali di riferimento, un comune linguaggio della professione, sviluppo di nuove metodologie e scambio di competenze ed esperienze.

L’Associazione inoltre ha lo scopo di far conoscere e sviluppare concretamente il Temporary Management presso gli operatori professionali, le aziende, le associazioni di categoria, le istituzioni e i manager.

Art. 4 – Comportamento Professionale

I soci ispirano il proprio comportamento professionale ai seguenti principi che mettono alla base del loro lavoro e delle loro relazioni professionali:

  • ricerca dell’eccellenza
  • lealtà e trasparenza nel loro agire
  • senso di responsabilità
  • rispetto dei valori etici e deontologici.

L’associato, al momento dell’iscrizione a Leading Network si impegna a rispettare il Codice deontologico, approvato dall’Associazione nonché i principi che ne informano l’attività.

Art. 5 – Associati

L’Associazione è aperta a manager italiani e stranieri che operano, anche saltuariamente, sul territorio nazionale, che condividano scopi e finalità dell’Associazione e che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • qualifica di dirigente o analoga competenza e una adeguata seniority;
  • presenza di una o più tipologie di possibili interventi aziendali in cui il manager abbia acquisito comprovata esperienza e competenza ancorché abbia maturato tale competenza come manager permanent;
  • avere una propensione a lavorare a progetto;
  • condividere i principi espressi nell’art.3 e nel Codice deontologico;
  • essere Temporary Manager professionisti o, essendo manager competenti ed esperti e avendone le caratteristiche, voler intraprendere la professione di Temporary Manager.

Art. 6 – Modalità di Ammissione

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, che, attraverso la compilazione di un form direttamente sul sito dell’Associazione e sotto la loro esclusiva responsabilità, indicano le principali competenze ed esperienze professionali acquisite, gli incarichi ricoperti, le tipologie di interventi aziendali in cui si sentono preparati, e a riprova di ciò i più importanti progetti seguiti e i relativi risultati conseguiti.

Ricevuta la domanda, essa viene esaminata e scrutinata dal responsabile della selezione (eletto ex art. 17 dal Consiglio Direttivo) o, per le sedi secondarie, da un Suo delegato.

L’esaminatore, qualora il candidato non risponda alle caratteristiche espresse negli art. 4 e 5 del presente statuto, comunica a quest’ultimo il rigetto della domanda via Pec o Raccomandata A/R.
In caso, invece, di esito positivo, il candidato viene convocato per un colloquio il superamento del quale darà accesso alla seconda fase dell’iter di selezione.
Qualora, poi, il colloquio dia esito negativo, anche in tal caso, il candidato verrà avvisato, via Pec o Raccomandata a/r, del rigetto della domanda.

Nel corso della seconda fase dell’iter di selezione, il candidato sarà sottoposto ad un processo di assessment e di validazione del curriculum vitae da parte di una società esterna autorizzata dal Consiglio Direttivo. Il costo di tale processo è a carico dell’aspirante socio con tariffe convenzionate con l’ente erogatore. Al termine di tale processo, la società esterna e il responsabile della selezione o suo delegato esprimono il proprio parere motivato in ordine all’accoglimento o al rigetto della stessa. Detto parere verrà manifestato al candidato in un apposito incontro in cui saranno consegnati in forma scritta i risultati dell’assessment e il giudizio in ordine all’accoglimento o al rigetto della domanda.

In caso di conflitto di interessi tra il responsabile della selezione e l’esaminato nonché in caso di impedimento del responsabile stesso, la domanda di ammissione verrà esaminata e scrutinata dal selezionatore supplente (parimenti nominato dal Consiglio Direttivo).

Avverso il provvedimento di diniego, che può intervenire nelle varie fasi del processo, l’interessato, entro 30

giorni dalla sua ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri la cui decisione potrà essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria nel termine decadenziale di sei mesi (decorrente dal giorno in cui gli è stata comunicata la decisione).

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all’accettazione dello Statuto, del Codice deontologico e di eventuali altri regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie nonché al versamento annuale della quota associativa.

Art. 7 – Soci

I soci sono manager che, o svolgendo già la professione di Temporary Manager o aspirando ad intraprendere detto percorso professionale, hanno positivamente superato l’iter di iscrizione e risultano dunque associati al network.

Art. 8 – Patrimonio e Finanze

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione derivano da:

  • quote associative annuali;
  • contributi suppletivi da soci;
  • eventuali contributi erogati da Enti pubblici o privati o da persone fisiche;
  • donazioni o lasciti in quanto accettati;
  • eventuali eccedenze delle entrate sulle uscite.

L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento e liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea che li ha decretati indica gli enti o associazioni a cui andrà devoluto il patrimonio, che dovranno avere fini analoghi e coerenti a quelli della presente Associazione ovvero finalità benefiche.

Art. 9 – Quote Associative

Le quote associative e le modalità di pagamento vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. Il pagamento della quota associativa annuale deve essere fatto da parte dei soci entro le date stabilite. La quota o il contributo associativo è intrasferibile, non rivalutabile e non è restituibile in caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi motivo.

E’ esclusa, inoltre, la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art. 148, ottavo comma, lett. c), Tuir.

Art. 10 – Cessazione del Rapporto di Associato

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  • per morte;
  • per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente;
  • per mancato pagamento entro le date stabilite della quota associativa;
  • per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione;
  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi dello Statuto o del codice deontologico;
  • per mancata autorizzazione al rinnovo dell’iscrizione annuale da parte del Consiglio, in base a valutazioni inerenti il comportamento in ambito associativo o in ambito professionale.

L’eventuale esclusione o mancata autorizzazione al rinnovo da parte del Consiglio Direttivo sarà comunicata all’interessato per mezzo di Pec o Raccomandata a/r, che fornirà le motivazioni della decisione.
Il Socio potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione o di mancato rinnovo, di fronte al Collegio dei Probiviri, la cui delibera potrà essere impugnata dinanzi all’Autorità Giudiziaria, nel termine decadenziale di sei mesi (decorrente da giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione) così come prescritto dall’art. 24, terzo comma, codice civile.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato di gestione;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Revisore dei conti.

Art. 12 – Compensi

Le cariche sociali non sono retribuite ma danno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Per i soci che hanno avuto l’incarico di svolgere incarichi professionali gravosi a favore dell’Associazione o delle sue attività, il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso professionale, valutato tendendo conto della natura volontaristica dell’Associazione e della loro qualità di soci, compatibilmente con la presenza di risorse finanziarie.
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione inoltre, ove richiesta, è concessa una copertura assicurativa a copertura dei rischi professionali inerenti l’Associazione.

Art. 13 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti a Libro soci alla data della convocazione in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un singolo voto.

Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invio email indirizzata a cura della Presidenza in cui deve essere indicato luogo, ora, sede e ordine del giorno dell’Assemblea in prima ed eventuale seconda convocazione. Tali dati devono inoltre essere pubblicati nelle news nella parte interna e nella home page pubblica del sito dell’Associazione. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15 – Compiti dell’Assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria

  1. approvare il preventivo annuale e il rendiconto economico e finanziario e discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  2. eleggere:
  • o il Presidente dell’Associazione unitamente ai 4 consiglieri dallo stesso presentati in sede di candidatura;
  • o quattro membri del Consiglio Direttivo; o il Collegio dei Probiviri;
  • o il Revisore dei conti;
  1. approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e ogni altro contributo suppletivo e la eventuale penale per i ritardati versamenti;
  2. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;

in sede straordinaria

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. deliberare sulle proposte di modifica del Codice deontologico;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  5. deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo in caso di gravi inadempienze nella gestione associativa.

Art. 16 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione qualsiasi sia il numero dei soci. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono ammesse deleghe. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in caso di assenza di entrambe, da persona designata dall’assemblea. I verbali dell’Assemblea sono redatti dal segretario o, in caso di assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea fanno fede per tutti. L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano, con la maggioranza più uno dei voti espressi; in caso di parità si procede ad una ulteriore votazione; perdurando la parità, il voto di colui che presiede la riunione conta doppio.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano o a scrutinio palese, eccettuato per le cariche sociali, che saranno votate a scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea decida diversamente. In caso di scrutinio segreto il Presidente sceglie tra i presenti almeno due scrutatori. Inoltre dopo la proclamazione dei risultati chiede agli eletti di esprimere la loro accettazione alla carica e procede all’eventuale sostituzione in caso di non accettazione. Lo stesso farà al più presto il Presidente con i soci assenti.

La deliberazione prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e poi dall’Assemblea ordinaria. Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato di Gestione e l’Assemblea.

In particolare il Presidente:

  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; per l’ottenimento di fidi bancari dovrà avere l’autorizzazione del Consiglio Direttivo;
  • può procedere ai pagamenti a valere sulle disponibilità del conto corrente o del fido accordato in caso esistente per la gestione ordinaria. Per la gestione straordinaria è autorizzato a procedere a pagamenti se all’interno delle previsioni di budget;
  • conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  • sostituisce, in caso di dimissioni, i consiglieri dimissionari da lui presentati in sede di elezione e procede al continuo aggiornamento del Libro Soci;
  • propone al Consiglio Direttivo l’esclusione dei soci in base a quanto previsto all’art. 9.

Il Presidente può assumere provvedimenti d’urgenza. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Vicepresidente lo sostituisce con identici poteri fino alla successiva assemblea ordinaria che deve essere convocata al più presto. Il Presidente può essere rimosso per sfiducia dalla carica dall’Assemblea ordinaria.

 

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

  • Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso.
  • Predispone i bilanci preventivi e rendiconti economici e finanziari consuntivi annuali da sottoporre all’Assemblea, avvalendosi del Tesoriere.
  • Propone le quote annuali associative all’Assemblea.
  • Decide l’esclusione o il non rinnovo di iscrizione dei soci in base all’art. 9.
  • Elegge al suo interno uno o più Vicepresidenti, assegnando loro eventuali deleghe.
  • Elegge al suo interno il Tesoriere che funge anche da segretario del Consiglio.
  • Ha potere di nomina e rimozione del Selezionatore e del suo Sostituto.
  • Ha facoltà di creare Comitati Speciali, Gruppi di lavoro su temi di interesse associativo, di cui nomina i responsabili, e di delegare a soci funzioni e attività.
  • Decide sull’apertura di sedi locali.
  • Definisce gli ambiti delle Zone, ne nomina e revoca i responsabili e cura il loro coordinamento.

Il Tesoriere gestisce le finanze dell’Associazione, tiene la contabilità della stessa e assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e nel rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il tesoriere funge anche da segretario del Consiglio. Come tale redige i verbali dei Consigli e delle Assemblee.
Il Selezionatore ha la funzione di selezionare e di ammettere i nuovi soci. È scelto preferibilmente tra i soci Leading dotati della necessaria esperienza; in caso di assenza tra i soci di una persona con adeguate caratteristiche, può essere nominata una figura esterna, dotata di professionalità adeguata. È nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo. La nomina è a tempo indeterminato salvo revoca del Consiglio stesso.

Art. 19 – Nomina e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da altri otto soci, dei quali quattro sono presentati da ciascun candidato alla presidenza al momento delle elezioni come propria squadra, assieme al programma che il candidato presidente intende portare avanti nel triennio, e sono automaticamente eletti con l’elezione del presidente a cui sono collegati, mentre quattro sono eletti dall’Assemblea ordinaria che elegge il Presidente, con le modalità descritte all’art. 15.
Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei membri in quota al Presidente, il Presidente ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei membri di elezione dell’Assemblea, il Presidente convocherà senza indugio una riunione dell’Assemblea ordinaria per la loro sostituzione. Il socio dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta permanente attraverso gli strumenti informatici a disposizione dell’Associazione. In caso di riunione fatta fisicamente si riunisce con convocazione per e-mail, inviata almeno cinque giorni prima della riunione dal Presidente, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente, oppure con convocazione firmata da un terzo dei Consiglieri.
La convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione. Le riunioni, in caso di incontro fisico effettivo, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti. Il segretario, o altro consigliere designato dai presenti, in caso di assenza, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente, fa fede nei confronti di chiunque.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio tenute sul portale dell’Associazione nell’apposito gruppo di lavoro, per la validità delle deliberazioni occorre che vi sia un riscontro formale che tutti i Consiglieri abbiano potuto visionare l’apertura della discussione a livello del portale. In questo caso non è necessario redigere un verbale ma farà fede la registrazione degli interventi sul portale.
Il Consiglio Direttivo è comunque valido, qualunque siano state le modalità di convocazione, se è presente la totalità dei suoi membri o se tutti i membri sul portale dell’Associazione hanno inviato il loro parere o hanno dato segno di aver ricevuto l’apertura della discussione. Ciascun Consigliere eletto dall’Assemblea può essere rimosso per sfiducia dalla carica dall’Assemblea ordinaria convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Ciascun consigliere in quota al Presidente può essere sfiduciato dallo stesso Presidente e sostituito dallo stesso.

Art. 20 – Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha parere consultivo su materie attinenti all’attività ordinaria dell’Associazione. È formato, oltre che dai membri del Consiglio Direttivo, dai Responsabili di Zona di cui all’art. 20, dai responsabili dei gruppi di lavoro e da coloro che hanno incarichi speciali per conto dell’Associazione.
La sua funzione è quella di consentire al Consiglio Direttivo di raccogliere le istanze della base associativa, di informare ed essere informato sulle iniziative in corso presso le articolazioni territoriali e sull’attività dei gruppi di lavoro e, in generale, rendere più ampio l’interscambio riguardo i temi più importanti della vita associativa.

Il Comitato di Gestione si esprime e dibatte sui temi di propria competenza attraverso l’adesione dei suoi componenti ad un apposito gruppo di discussione creato nell’area riservata del portale dell’Associazione.

Art. 21 – La Zona

La Zona rappresenta l’articolazione territoriale dell’Associazione e l’elemento di base del network. Può essere formata da una o più provincie o da una o più regioni e comprende tutti i soci in esse residenti o aventi la propria sede operativa. La zona è definita dal Consiglio Direttivo che ha il potere di nominare e revocare i Responsabili di zona definendo la durata del mandato. I responsabili di zona decadono con la decadenza del Consiglio Direttivo e vengono rinnovati dal nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, che non ricoprono altre cariche, eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Al Collegio dei Probiviri è demandata altresì la funzione di decidere e prendere i provvedimenti necessari, in caso di comportamenti irregolari o al di fuori delle norme statutarie degli altri Organi dell’Associazione.

Art. 23 – Il Revisore dei conti

È nominato dall’Assemblea che approva il rendiconto annuale tra gli iscritti al registro dei revisori Contabili, anche soci purché non ricoprano altre cariche. Dura in carica tre anni.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, riferendo all’Assemblea che approva il bilancio annuale. Ha accesso alle scritture contabili, ai verbali e ai documenti dell’Associazione.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità previste dall’art. 12. A seguito di tale delibera l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 25 – Controversie tra gli Associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede principale l’Associazione (Milano). Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede principale l’Associazione (Milano) che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Art. 26 – Norme transitorie

Gli associati che, non avendo fatto l’assessment e la validazione del curriculum vitae in quanto facoltativi al momento della loro iscrizione, non risultano più in linea con i presupposti dell’Associazione, non perdono la loro qualifica di socio, ma ad essi è concesso un ulteriore rinnovo annuale dell’iscrizione successivo alla data di approvazione del presente statuto, oltre il quale saranno obbligati a procedere all’assessment e alla validazione del curriculum vitae. Se non procederanno a tale adempimento o l’esito dell’assessment e della certificazione del curriculum vitae risultasse negativo, perderanno la loro qualifica di socio.

Art. 27 – Norme Supplementari

Per quanto non stabilito dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.