Leading Network - StatutoArt.
3 – Comportamento Professionale I soci ispirano il
proprio comportamento professionale ai seguenti tre principi che mettono alla
base del loro lavoro e delle loro relazioni professionali:
- ricerca dell’eccellenza
- lealtà e trasparenza nel loro agire
- senso di responsabilità
L’associato, al momento dell’iscrizione a Leading Network si
impegna a rispettare il Codice
Deontologico approvato dall’associazione
Art. 4 - Associati
L’associazione è aperta a manager italiani e stranieri che
condividano scopi e finalità dell’Associazione che abbiano le seguenti
caratteristiche:
- qualifica di dirigente o analoga competenza e una adeguata
seniority; - competenza specifica nella propria area funzionale ma
anche una visione interdisciplinare e complessiva dell’azienda;
- aver realizzato importanti progetti di cambiamento
aziendale; - avere una propensione a lavorare a progetto;
- condividere i principi espressi nell’art.3 e nel Codice DeontologicoArt.
5 – Modalità di Ammissione
L’ammissione dei
soci avviene su domanda degli interessati dopo esame e parere favorevole del
responsabile della selezione, senza obbligo di motivazioni per eventuali
rifiuti. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e
volontario, ma impegna gli aderenti all’accettazione dello Statuto e di
eventuali altri regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, nonché al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le
competenze statutarie.
Art.
6 – Soci I soci sono i
manager associati al network.Art. 7 – Patrimonio
e Finanze Il patrimonio e le
risorse finanziarie dell’Associazione derivano da:- quote associative annuali; - contributi suppletivi da soci; - eventuali contributi erogati da Enti
pubblici o privati o da persone fisiche; - donazioni o lasciti in quanto
accettati; - eventuali eccedenze delle entrate
sulle uscite; L’anno finanziario
coincide con l’anno solare.
E’ fatto divieto
assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 – Quote
Associative Le quote associative
e le modalità di pagamento vengono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo
e ratificate dall’Assemblea. Il pagamento della quota deve essere fatto entro
il 30 giugno di ogni anno sociale. La quota o il contributo associativo è
intrasferibile e non è restituibile in caso di cessazione del rapporto
associativo per qualsiasi motivo.
Art. 9 – Cessazione
del Rapporto di Associato La qualifica di
socio può venir meno per i seguenti motivi:- per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente
- per mancato pagamento entro il 30 giugno della quota associativa
- per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’iscrizione
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi
dello Statuto, per altri motivi che comportino indegnità.
L’eventuale esclusione da parte del Consiglio direttivo sarà
comunicata all’interessato a mezzo e-mailArt. 10 – Organi
dell’Associazione Organi
dell’associazione sono:·
l’Assemblea ·
il Consiglio direttivo ·
Il Presidente
Art. 11 – CompensiLe cariche sociali non
sono retribuite ma danno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute
nell’interesse dell’Associazione. I soci che hanno
avuto l’incarico di svolgere incarichi professionali gravosi a favore
dell’associazione o delle sue attività, possono avere un compenso
professionale, valutato tendendo conto della natura volontaristica
dell’Associazione e della loro qualità di soci, compatibilmente con la presenza
di risorse finanziarie.
Art. 12 – Assemblea
degli Associati L’Assemblea è
composta da tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea
tutti i soci iscritti a Libro soci alla data della convocazione. Non sono ammesse
deleghe in quanto ciascuno partecipa personalmente. Ogni associato ha
diritto di voto.
Art. 13 –
Convocazione dell’Assemblea Le assemblee
ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni
mediante invio e-mail indirizzata a cura della Presidenza in cui deve essere
indicato luogo, ora, sede e ordine del giorno dell’Assemblea in prima ed
eventuale seconda convocazione. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno
una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente
e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può
inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per
decisione del Consiglio Direttivo
Art. 14 – Compiti
dell’Assemblea All’assemblea
spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria 1.
discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario o
sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente 2.
eleggere: a.
il Presidente dell’Associazione b.
i membri del Consiglio Direttivo 3.
approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio
direttivo e ogni altro contributo suppletivo e la eventuale penale per i
ritardati versamenti 4.
delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente in sede
straordinaria 1.
deliberare sullo scioglimento dell’associazione 2.
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto 3.
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
Art. 15 –
Svolgimento dell’Assemblea L’assemblea in sede
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà dei soci. In seconda
convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti. L’Assemblea in sede
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà dei soci sia in prima convocazione che nelle successive. L’Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o in caso di assenza di entrambe, da persona designata
dall’assemblea. I verbali
dell’Assemblea sono redatti da un segretario nella persona del Vice-Presidente
o, in caso di assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. I verbali firmati
dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea fanno fede per tutti. L’assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza più uno dei voti espressi; in caso di parità si procede ad una
ulteriore votazione, perdurando la parità il voto del Presidente conta doppio.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. L’Assemblea vota
normalmente per alzata di mano o a scrutinio palese, eccettuato per le cariche
sociali che saranno votate a scrutinio segreto, a meno che l’assemblea decida
diversamente. In caso di scrutinio segreto il Presidente sceglie tra i presenti
almeno due scrutatori. Inoltre dopo la proclamazione dei risultati chiede agli
eletti del Consiglio Direttivo di esprimere la loro accettazione alla carica e
procede all’eventuale sostituzione in caso di non accettazione. Lo stesso farà
al presto il Presidente con i soci assenti. La deliberazione prese in
conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto.
Il nuovo Consiglio
direttivo risulta costituito anche se non è completo. Il Presidente procede
alla sua convocazione entro otto giorni, per provvedere: all’eventuale completamento, qualora questo non sia stato ancora
possibile, scegliendo fra i candidati non eletti in ordine di
voti; alle nomine delle cariche sociali. Il Consiglio può
trattare anche argomenti di ordinaria amministrazione se è presente il quorum
che lo rende valido.
Art. 16 – Il
Consiglio Direttivo Il Consiglio
direttivo ha fondamentalmente il compito di un organo di controllo sull’attività
del Presidente: 1.
è informato sui progetti, lo sviluppo delle attività, i
risultati dell’attività del Presidente e controlla che l’attività dello stesso
sia in linea con quanto previsto dallo statuto; 2.
ha i compiti normalmente assegnati alla figura del Revisore dei
Conti; 3.
funge da collegio dei Probi Viri per tutte le possibili
controversie tra il Presidente e l’associato; 4.
ratifica le decisioni dell’esclusione dei soci in base all’art.
9; 5.
elegge al suo interno il Vicepresidente;
Il Consiglio
direttivo è formato da 3 a 15 membri nominati
dall’Assemblea ordinaria, con le modalità descritte all’art. 15. Il Consiglio dura in
carica un anno e comunque fino all’Assemblea ordinaria che precede al rinnovo
delle cariche sociali. Al termine del
mandato i Consiglieri possono essere
rieletti. In caso di
dimissioni, decadenza o altro impedimento dei suoi membri, purché meno della
metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione
del Consiglio, con libertà di scegliere la o le persone da cooptare fra tutti i
soci ordinari. Il socio dimissionario rimane in carica fino alla sua
sostituzione. Il Consiglio
direttivo si riunisce con convocazione per e-mail, inviata almeno cinque giorni
prima della riunione dal Presidente, in caso di impedimento di questo, dal
Vicepresidente, oppure con convocazione firmata da un terzo dei Consiglieri. La
convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da un
consigliere designato dai presenti. Il segretario, o altro consigliere
designato dai presenti, in caso di assenza, redige il verbale della riunione
che, firmato dal Presidente, fa fede nei confronti di chiunque. Il Consiglio
delibera a maggioranza semplice in base
al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di gravi
comprovati motivi il Presidente può procedere alla convocazione urgente del
Consiglio direttivo con richiesta diretta telefonica o e-mail. E’ valido il
consiglio direttivo tenuto via conferenza telefonica per motivi urgenti, purchè
in questo caso il verbale della riunione virtuale venga firmato da tutti i
partecipanti. Le norme per la validità del Consiglio e la composizione della
maggioranza rimangono le stesse della riunione di persona. Il Consiglio
direttivo è comunque valido, qualunque siano state le modalità di convocazione,
se è presente la totalità dei suoi membri. Ciascun Consigliere
può essere rimosso per sfiducia dalla carica dall’Assemlea Straordinaria
convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto.
Art. 17 – Il
Presidente Il Presidente è
nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e poi, eventualmente,
dall’assemblea ordinaria. Rimane in carica a tempo indeterminato. Egli ha la legale rappresentanza
dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Al Presidente
sono demandati tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione
che non sono riservati ai sensi del presente statuto all’Assemblea dei soci. In particolare il
Presidente: 1. delibera sulle
questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue
finalità assumendo tutte le iniziative del caso. 2. gestisce le
finanze dell’associazione, tiene la contabilità della stessa 3. Predispone i
bilanci preventivi e rendiconti economici e finanziari consuntivi annuali da
sottoporre all’assemblea 4. Procede al
continuo aggiornamento del Libro Soci 5. Decide sull’apertura di sedi locali 6. Gestisce la selezione per l’ammissione dei soci in base all’art.
5 o personalmente o attraverso persona dallo stesso incaricata che ne abbia le
competenze. 7. Propone al Comitato
direttivo l’esclusione dei soci in base a quanto previsto all’art. 9 Il Presidente ha
facoltà di delegare a soci funzioni e attività e può avvalersi, nell’esercizio
delle sue funzioni, della collaborazione di Comitati Speciali. Può assumere
provvedimenti d’urgenza. Provvede inoltre alla raccolta delle candidature da
sottoporre all’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di
dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il
Vicepresidente lo sostituisce con identici poteri fino alla successiva
assemblea ordinaria che deve essere convocata al più presto. Il Presidente può
essere rimosso per sfiducia dalla carica dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 18 –
Scioglimento
Lo scioglimento
dell’Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità
previste dall’art. 12. A seguito di tale
delibera l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art. 19 – Norme
Supplementari Per quanto non stabilito dal presente statuto si intendono
valide le norme di legge.
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